Competenze
Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza.
La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall'ente locale (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156). La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione né, nel caso, è applicabile il principio della prorogatio (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51). Il Consiglio di Stato ha anche precisato (Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell'organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio.
Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95).
Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito.
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Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2023, 18:20